Termini e condizioni di vendita

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA DEL GRUPPO VERDER

1. Campo di applicazione

1.1 Questi termini e condizioni generali di vendita e consegna (in seguito le “Condizioni Generali”) si applicheranno a tutti gli atti giuridici, quali ma non limitatamente ad accordi relativi alla fornitura di merci (in seguito le “Merci”) e la prestazione di servizi (in seguito i “Servizi”) da Microdos srl, una società controllata di Verder International BV e parte del Gruppo Verder (in seguito il “Fornitore”).

1.2 Si applicheranno deviazioni da queste Condizioni Generali solo previo accordo dalle Parti in un contratto scritto o qualora il Fornitore abbia confermato tali deviazioni per iscritto. Con la presente è esplicitamente esclusa l’applicabilità dei Termini e Condizioni Generali della parte contraente (in seguito l’“Acquirente”).

1.3 In caso di nullità totale o parziale o invalidità diversa di una o più clausole di queste condizioni, le altre clausole rimarranno in vigore. Le Parti stipuleranno una nuova clausola in conformità allo spirito di queste condizioni.

2. Offerta e accordo

2.1 Il Fornitore si riserva il diritto di risolvere un accordo entro 7 giorni civili dall’accettazione di un’offerta senza fornire alcun motivo o spese sostenute come sanzione.

2.2 Le offerte dovranno essere accettate entro il periodo specificato nell’offerta. Qualora non sia stato specificato un periodo, le offerte sono valide per un periodo massimo di 30 giorni civili dopodiché l’offerta diventerà automaticamente nulla.

2.3 Tutti i preventivi e qualunque ordine e/o accordo conseguente sono sempre subordinati all’autorizzazione all’esportazione (i.e. concessione di un permesso, un’approvazione generica o diversamente) dalle autorità competenti, nazionali o altrimenti. Qualora non sia stata data una tale autorizzazione all’esportazione, il Fornitore può risolvere ogni e tutti gli accordi senza alcuna responsabilità e/o alcun obbligo di rimborso di spese.

2.4 Dati e/o esempi forniti, nella misura in cui non siano state date garanzie specifiche, sono ritenuti informativi e il Fornitore ha il diritto di deviarne.

2.5 Il Fornitore ha il diritto di fornire Merci e/o Servizi con deviazioni minori a condizione che queste Merci e/o questi Servizi abbiano le medesime caratteristiche rilevanti.

3. Prezzi, fatturazione, termini di pagamento

3.1 I prezzi convenuti sono sempre esclusi di imballaggio, tasse e spese per la consegna e lo sdoganamento d’esportazione che verranno menzionati separatamente (in seguito congiuntamente con tutte le spese e tasse il “Prezzo Contrattuale”).

3.2 I Prezzi sono nella valuta convenuta al netto di IVA, tasse di vendita, accisa e/o simili.

3.3 Nel caso in cui le spese complessive di produzione, d’acquisto o di approvvigionamento delle Merci e/o dei Servizi aumentino di più del 10%, a prescindere dal motivo ma sempre incluse situazioni di iperinflazione, il Fornitore è autorizzato ad alzare il prezzo offerto e/o convenuto. Qualora il Fornitore eserciti tale diritto, l’Acquirente ha il diritto di risolvere l’accordo con il Fornitore.

3.4 Salvo diverso accordo, il pagamento del Prezzo Contrattuale dovrà essere effettuato dall’Acquirente entro 30 giorni civili dalla data di fattura. Le fatture saranno trasmesse alla consegna. La puntualità dei pagamenti è di vitale importanza.

3.5 Nel caso in cui l’esecuzione degli obblighi del Fornitore sia ritardato a causa di circostanze al di fuori del suo controllo, il Fornitore ha il diritto di fatturare le attività già espletate.

3.6 Qualora l’Acquirente contesti una qualsiasi fattura o parte di essa, egli notificherà il Fornitore per iscritto entro 30 giorni civili dal ricevimento di tale fattura, specificando il motivo della contestazione, e pagando tutti gli importi non contestati. Tutte le spese non tempestivamente contestate per iscritto sono ritenute essere incontestate e saranno dovute ed esigibili come esposto nel soprastante.

3.7 Nel caso di mancato o ritardato pagamento, l’Acquirente sarà responsabile e il Fornitore sarà autorizzato a richiedere il pagamento degli interessi legali applicabili nonché tutte le spese effettive di recupero.

4. Consegna

4.1 La consegna sarà in conformità del FCA (Franco Vettore) stabilimento del Fornitore, (Incoterms ultima edizione) salvo accordo diverso. È permessa la consegna parziale.

4.2 La consegna di qualsiasi Merce dall’Acquirente al Fornitore per riparazione, trattamento o lavorazione sarà Duty Delivery Paid (DDP) (reso sdoganato) stabilimento del Fornitore, (Incoterms ultima edizione) salvo accordo diverso. Questo non è applicabile in caso di riparazione coperta da garanzia.

4.3 L’imballaggio, inclusi pallet e contenitori non compresi nel prezzo, rimarranno di proprietà del Fornitore e sarà restituito a spese dell’Acquirente.

4.4 Alla consegna / prestazione l’Acquirente ispezionerà le Merci e/o i Servizi ed eseguirà le verifiche e i controlli di qualità usuali all’ingresso. Non viene accettata alcuna richiesta di risarcimento dei danni o consegna mancante di Merci a meno che non sia stata data sia una ricevuta al vettore in cui si specificano la mancanza o i danni al momento della consegna o alternativamente la notifica della mancanza o danni al Fornitore entro 7 giorni civili dalla data di consegna. In assenza del soprastante, viene ritenuto che le Merci siano state consegnate e/o i Servizi siano stati prestati in ottime condizioni e conformemente all’accordo.

4.5 Le date, i termini o i periodi di consegna e/o prestazione decorrono immediatamente dalla conferma scritta dal Fornitore e dall’adempimento da parte dell’Acquirente di tutte le condizioni convenute quali ma non limitatamente al pagamento anticipato.

4.6 Qualunque data, termine o periodo per la consegna di Merci o Servizi sono stime ottimali e solo approssimative. Tali date, termini o periodi non costituiranno un termine definitivo. In nessun caso il tempo sarà l’elemento fondante dell’accordo. La responsabilità del Fornitore per la ritardata consegna in caso di inadempimento è limitata alle spese e ai danni non superiori al 2,5% del Prezzo Contrattuale.

4.7 Qualsiasi data, termine o periodo per la consegna di Merci o Servizi verrà prorogato qualora l’Acquirente non dovesse rispondere ai propri obblighi contrattuali.

4.8 Qualora l’Acquirente chieda al Fornitore di rinviare la consegna, allora il Fornitore è autorizzato al rimborso di tutte le spese conseguenti (quali ma non limitatamente a spese di stoccaggio e di mobilizzazione del personale). Insieme all’Acquirente, il Fornitore stabilirà una nuova data di consegna basata sulla programmazione interna della produzione del Fornitore. Qualora tale nuova data di consegna cada più di 2 mesi dopo quella originale, allora il Fornitore è autorizzato a fatturare, e l’Acquirente è obbligato a pagare, l’intero valore contrattuale.

5. Installazione, messa in servizio e Servizi

5.1 L’obbligo di consegnare Merci non include l’installazione e la messa in servizio delle Merci salvo accordo specifico. Qualora siano state convenute l’installazione e la messa in servizio di Merci, o in caso di Servizi inclusi la messa in servizio o l’installazione, è applicabile la clausola 5.2.

5.2 Prima dell’inizio e durante l’effettuazione delle attività:

a) Le Merci nonché tutte le parti e i materiali sono a rischio dell’Acquirente dopo l’effettiva consegna FCA (Franco Vettore) stabilimento del Fornitore.

b) L’Acquirente è responsabile dell’accessibilità dei propri locali al fine di garantire che l’installazione e la messa in servizio possano essere eseguite senza che siano necessarie ulteriori disposizioni o strumentazioni.

c) Il Fornitore non è responsabile di qualsivoglia fondazione, opera civile, demolizione, e/o disinstallazione o rimozione di attrezzature esistenti.

d) L’Acquirente fornirà a titolo gratuito tutti i materiali di consumo e le strumentazioni necessarie quali ma non limitatamente a energia, acqua, aria, attrezzi e mezzi di sollevamento.

e) L’Acquirente garantirà che tutte le attività preparatorie quali ma non limitatamente ad attività civili, edili ed elettrotecniche siano tempestivamente portate a termine.

f) Il Fornitore è autorizzato a usare terze parti per l’adempimento dei propri obblighi.

g) L’Acquirente garantirà il rispetto delle normative governative e dei requisiti di sicurezza applicabili, nonché di tutte le leggi inderogabili.

h) L’Acquirente garantirà che all’inizio e durante l’installazione e la messa in servizio le Merci siano tempestivamente disponibili al posto giusto.

i) L’Acquirente garantirà che durante l’installazione e la messa in servizio delle Merci presso i locali dell’Acquirente, il Fornitore potrà eseguire tutte le attività necessarie in un flusso o modo continuativo senza disturbi o interferenze. Nel caso in cui le attività siano interrotte o ritardate a cause dovute a fattori al di fuori del controllo del Fornitore, l’Acquirente è responsabile nei confronti del Fornitore di tutte le spese addizionali, incluse le spese per la (de)mobilizzazione. Qualunque data di completamento convenuta verrà prorogata.

j) Il completamento avrà luogo se e quando le Merci saranno state meccanicamente completate e messe in servizio e/o i Servizi saranno stati pienamente prestati. L’Acquirente ha il diritto di ispezionare le Merci e/o i Servizi alla messa in servizio.

k) Il completamento sarà documentato con un certificato di completamento. Di qualunque osservazione e/o commento verrà fatta menzione. L’Acquirente non ha il diritto di utilizzare le Merci prima della redazione del certificato di completamento.

l) Aspetti o difetti di minore importanza che non ostacolano o impediscono l’effettiva operatività delle Merci non impedirà la messa in servizio e il completamento delle Merci. Ogni tale aspetto o difetto sarà ripristinato dal Fornitore entro tempo ragionevole.

m) Se e quando la messa in servizio e/o completamento non ha luogo per cause al di fuori della portata e/o responsabilità del Fornitore, il Fornitore notificherà l’Acquirente a riguardo per iscritto. In tale caso, il completamento sarà ritenuto aver luogo alla data di tale avviso scritto.

6. Trasferimento della proprietà e del rischio

6.1 Fatto salvo 6.2, la proprietà e i diritti d’utilizzo delle Merci saranno trasferiti all’Acquirente al momento della consegna.

6.2 Per quanto permesso dalla legge, il Fornitore conserva la proprietà di tutte le Merci finché tutti gli importi dovuti dall’Acquirente al Fornitore non saranno stati integralmente pagati. Fino a quel momento l’Acquirente non avrà il diritto di rivendere, trasferire, assegnare, costituire in pegno o concedere qualunque diritto giuridico diverso su ogni o tutte le Merce a terze parti. A prescindere dal soprastante, le Merci saranno a rischio dell’Acquirente dopo la consegna. Fino al trasferimento della proprietà delle Merci all’Acquirente, l’Acquirente manterrà le Merci in condizioni soddisfacenti e le terrà assicurate contro tutti i rischi.

6.3 Qualora le Merci soggette alla conservazione della proprietà siano montate o combinate con altri componenti, e di conseguenza la proprietà del Fornitore venga a decadere, l’Acquirente trasferisce con la presente al Fornitore i diritti di co-proprietà dei componenti montati o combinati fino al valore delle Merci.

6.4 Laddove le Merci di cui il Fornitore ha una quota di co-proprietà vengano vendute, il Fornitore è autorizzato alla conseguente richiesta di pagamento del prezzo di vendita fino al valore della sua co-proprietà. L’Acquirente assegna con la presente tale richiesta al Fornitore.

6.5 Qualora la conservazione della proprietà indicata nelle clausole precedenti non sia legalmente valida in virtù della legge applicabile, con la presente viene prestata una garanzia che più si avvicina alla conservazione così come intesa della proprietà al Fornitore.

7. Garanzia

7.1 Il periodo di garanzia applicabile (in seguito il “Periodo di Garanzia”) è di 12 mesi dal momento della consegna delle Merci o della prestazione dei Servizi.

7.2 Il Fornitore garantisce che verrà consegnata la piena proprietà delle Merci e che le Merci sono nuove, non usate e, durante il Periodo di Garanzia, libere da difetti di materiale, fabbricazione e progetto e che esse sono conformi alle specifiche contrattuali. Inoltre, il Fornitore garantisce che tutti i Servizi sono prestati in conformità a buona prassi tecnica e debita diligenza. I Servizi non sono garantiti all’ottenimento di un risultato specifico.

7.3 Esclusione di Garanzia: il Fornitore non fornisce garanzia diversa rispetto alle Merci e ai Servizi, ed esclude ogni e tutte le garanzie diverse, espresse o implicite, incluse ma non limitate alle garanzie implicite di commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare.

7.4 Gli elementi di riscaldamento, elementi termici, ceramici, membrane, gomme e componenti di vetro sono per loro stessa natura vulnerabili ai danni causati da errori di uso, manipolazione e/o stoccaggio e perciò non sono coperti da garanzia e sono esclusi da ogni e qualunque garanzia a meno che l’Acquirente non sia in grado di provare con ragionevole certezza che i danni non sono stati causati da tali errori.

7.5 Ispezioni, consulenza e/o servizi simili prestati o dati dal Fornitore non sono coperti da garanzia e sono esclusi da ogni e tutte le garanzie.

7.6 Questa garanzia non è applicabile a difetti interamente o parzialmente causati da:

a. inadempienza di istruzioni operative e/o di manutenzione;

b. usura normale;

c. difetti che potevano essere rilevati con usuali verifiche e controlli di qualità all’ingresso;

d. danni o deterioramento delle Merci come conseguenza di stoccaggio, utilizzo o manipolazione impropri o negligenti;

e. informazioni incorrette, errate o incomplete fornite dall’Acquirente al Fornitore;

f. riparazioni eseguite dall’Acquirente o terze parti;

g. utilizzo di parti di ricambio, materiale di consumo o materiali non forniti o certificati dal Fornitore.

7.7 Dopo il primo utilizzo, i materiali di consumo e accessori sono esclusi da ogni e qualunque garanzia.

7.8 Il software fornito e/o reso disponibile dal Fornitore è garantito solo contro difetti che siano sostanziali e che impediscano l’effettivo utilizzo del software e/o delle Merci secondo la specifica. Ogni e tutte le garanzie sono escluse qualora il software non sia mantenuto, aggiornato, e/o utilizzato o memorizzato su hardware inadatto o specificato per tale uso. In caso di qualunque difetto, il Fornitore perverrà diligentemente a una soluzione previa consultazione reciproca con l’Acquirente.

7.9 Nel caso in cui si verifichi un difetto entro il Periodo di Garanzia il quale non poteva essere rilevato con usuali verifiche e controlli di qualità all’ingresso, il Fornitore è obbligato a ripristinare qualunque tale difetto, a propria discrezione, ossia riparando o sostituendo le Merci e/o riprestando i Servizi (in seguito il “Ripristino”). Questo obbligo di Ripristino è unico ed esclusivo, sostituisce ed esclude qualunque garanzia implicita e/o stabilita dalla legge ed esclude qualunque responsabilità di ulteriori danni e/o costi sostenuti dall’Acquirente come conseguenza di tale difetto delle Merci e/o dei Servizi.

7.10 Dopo il Ripristino, il componente riparato o sostituito o il Servizio riprestato, sarà soggetto a un nuovo Periodo di Garanzia di 12 mesi dalla data di Ripristino. Qualunque nuovo Periodo di Garanzia è sempre soggetto a una data limite di 36 mesi dalla consegna originale e/o prestazione originale dei Servizi dopo cui non sarà applicabile un’ulteriore o nuova garanzia.

7.11 Ogni e tutti i reclami relativi a difetti e/o non coperti da garanzia, devono essere rivolti per iscritto al Fornitore il più presto possibile dopo la scoperta del difetto ma comunque sempre non oltre i 14 giorni civili successivi alla scoperta del difetto. Ogni e tutti i diritti dell’Acquirente al Ripristino e/o alla richiesta di risarcimento dei danni vengono meno qualora il difetto non sia stato segnalato tempestivamente. Se e quando permesso in virtù della legge applicabile, qualunque interruzione della prescrizione applicabile verrà ridotta a un periodo di 12 mesi dal momento del verificarsi o della scoperta del difetto che fa sorgere la responsabilità.

7.12 Qualora l’accesso alle Merci sia ostacolato (p.es. essendo le Merci incorporate), le spese sostenute per accedere alle Merci sono per conto dell’Acquirente.

7.13 Nel caso in cui l’Acquirente non sia l’utente finale delle Merci e/o dei Servizi forniti, le spese addizionali causate dal fatto che le Merci e/o i Servizi non si trovino nel luogo dell’Acquirente sono per conto dell’Acquirente.

7.14 Se dopo l’indagine di difetti segnalati, tali difetti non vengono riscontrati, l’Acquirente sarà responsabile nei confronti del Fornitore di ogni e tutte le ispezioni o spese diverse sostenute.

8. Scioglimento, sospensione e rescissione

8.1 Qualora l’Acquirente sia inadempiente all’esecuzione dei propri obblighi contrattuali, il Fornitore può, fermo restando i propri crediti diversi in virtù del contratto, sospendere l’ulteriore adempimento dei propri obblighi per tale tempo da egli ritenuto idoneo.

8.2 Nel caso in cui il Fornitore abbia ragionevole dubbio sulla capacità di pagamento dell’Acquirente, il Fornitore è autorizzato a rinviare tutti gli obblighi in virtù del contratto finché l’Acquirente non avrà fornito sufficiente sicurezza.

8.3 Nel caso in cui una Parte non dovesse rispondere ai propri obblighi entro un periodo ragionevole dopo essere stato notificato a riguardo per iscritto, l’altra Parte è autorizzata a risolvere il contratto senza responsabilità di danni.

8.4 Il Fornitore è autorizzato a sospendere la propria adempienza di obblighi o di risolvere l’accordo senza alcuna responsabilità di danni in caso di fermo di attività, transazione giudiziaria, liquidazione, (domanda di) fallimento dell’Acquirente, e/o collocamento dell’Acquirente o il proprio Paese di residenza su un elenco delle sanzioni.

8.5 In tutti i casi soprastanti laddove il Fornitore sospenda l’adempienza degli obblighi o risolva l’accordo, l’Acquirente è responsabile nei confronti del Fornitore per tutti i danni conseguenti.

9. Responsabilità

9.1 Il Fornitore sarà responsabile solo di danni, pagamenti, perdite, costi, spese e responsabilità incorse dall’Acquirente come risultato di una violazione da parte del Fornitore dei suoi obblighi contrattuali o qualunque requisito legale diverso.

9.2 Qualunque limite di tempo applicabile previsto dalla legge per presentare un credito al Fornitore è ridotto a 12 mesi dalla consegna delle Merci e/o dalla prestazione dei Servizi a meno che tale limitazione non sia permessa in virtù della legge applicabile.

9.3 La massima responsabilità del Fornitore derivante o in relazione con qualunque accordo, consegna di Merci e/o prestazione di Servizi, sia per contratto, atto illecito o diversamente (inclusi i danni risultanti dalla responsabilità di prodotti), sarà limitata ai danni effettivamente saldati in virtù della polizza assicurativa di responsabilità del Fornitore o del 100% del valore contrattuale a seconda di quale dei due sia inferiore.

9.4 In nessun caso il Fornitore sarà responsabile di qualunque danno conseguenziale, indiretto, punitivo o esemplare, inclusi ma non limitatamente a mancato profitto o fatturato, perdita di contratto, spese per l’interruzione delle attività o richieste di risarcimento da parte dei clienti dell’Acquirente.

9.5 In nessun caso il Fornitore sarà responsabile, e l’Acquirente terrà il Fornitore indenne, di qualunque violazione asserita o effettiva di diritti di proprietà intellettuale se le opere, i documenti, disegni e/o progetti sottesi siano stati forniti, prescritti e/o consigliati da o per conto dell’Acquirente.

9.6 Le esclusioni o limitazioni di responsabilità di cui sopra trovano applicazione non solo per il contratto ma anche per atto illecito o diversamente ex legge e saranno applicate fermo restando qualunque clausola contraria altrove nel contratto.

9.7 Nessun diritto o risarcimento viene conferito a qualunque terza parte, diversa dalle Parti e i loro rispettivi successori e cessionari autorizzati. 9.8 Nessuna delle limitazioni e/o esclusioni di responsabilità di cui sopra sarà applicabile in caso di frode, grossa negligenza o dolo del Fornitore, in caso di violazione di legge pubblica o in casi di lesione personale o morte.

9.9 Questa limitazione di responsabilità costituisce una base materiale per l’intenzione del Fornitore di stipulare un accordo e riflette la ripartizione intesa dei rischi tra il Fornitore e l’Acquirente, senza la quale il Fornitore non avrebbe accettato la fornitura dei Prodotti o dei Servizi al prezzo applicato. In base a questa limitazione della responsabilità, il Fornitore ha ottenuto la copertura assicurativa riguardante la propria responsabilità legale per richieste di risarcimento individuali. L’Acquirente è responsabile a provvedere per le proprie assicurazioni relative a qualunque eccesso di perdita.

10. Garanzia dell’Acquirente

L’Acquirente dichiara e garantisce di non esportare, vendere o fornire, direttamente o indirettamente, le Merci, la tecnologia e/o i Servizi come forniti dal Fornitore, a qualunque persona naturale o entità giuridica o destinati all’utilizzo finale di tale persona o entità:

* risiedente in un Paese indicato dalle autorità nazionali o autorità internazionali (quali Stati Uniti d’America, Unione Europea, Regno Unito, Giappone e/o Nazioni Unite), in particolare ma non limitato a Cuba, Iran, Corea del Nord, Sudan, Siria e Crimea/Sebastopoli;

* elencata come persone sanzionate dalle autorità nazionali o internazionali (p.es. quali Stati Uniti d’America, Unione Europea, Regno Unito, Giappone e/o Nazioni Unite);

a meno che non sia stato rilasciato un permesso specifico dalle autorità in questione.

11. Protezione dei dati

11.1 La responsabilità dei dati trattati da ogni Parte spetterà esclusivamente alla Parte trattante. Ogni Parte garantisce nei confronti dell’altra Parte che il contenuto, l’utilizzo e/o il trattamento dei dati non sia illegittimo e non violi i diritti di terze parti. In particolare, il trattamento e la protezione dei dati personali saranno in conformità alle leggi e normative applicabili, incluso ma non limitatamente al RGPD europeo (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

11.2 Ogni Parte garantirà ulteriormente che l’utilizzo, la memorizzazione e/o il trattamento di informazioni privilegiate sono confidenziali e trattati in conformità dei diritti e degli obblighi applicabili di confidenzialità e privilegio legale.

12. Forza maggiore

12.1 Nessuna Parte è responsabile di una violazione di accordo qualora essa sia dovuta a forza maggiore.

12.2 Per forza maggiore si intende qualunque circostanza al di fuori del controllo di una Parte che impedisce l’ottemperanza duratura o temporanea dell’accordo, nonché, per quanto non già inclusi, guerra (inclusa la relativa minaccia), rivolte, scioperi, blocchi, disastri nazionali quali ma non limitatamente a terremoti, inondazioni, tempeste indicate con nome specifico o uragani, difficoltà di trasporto, incendio, terrorismo, pandemia (anche se non dichiarata come pandemia dalla OMS), fallimento di un Fornitore e serie interruzioni diverse nelle attività del Fornitore o dei suoi fornitori.

12.3 In caso di incapacità di adempiere al contratto dovuta a forza maggiore dalla parte del Fornitore, il Fornitore sarà autorizzato, senza intervento giuridico, a sospendere l’esecuzione dell’accordo per il periodo massimo di 6 (sei) mesi, o di risolvere i l contratto integralmente o parzialmente, senza essere obbligato a pagare alcuna compensazione all’Acquirente.

13. Riservatezza e proprietà intellettuale

13.1 Le Parti terranno riservate, sia durante che dopo l’adempimento dei propri obblighi, tutte le informazioni e know-how commerciali e tecniche, quali ma non limitatamente a informazioni su prodotti, prezzi, clienti e fornitori (in seguito “Informazioni Confidenziali”).

13.2 Tutti i diritti di proprietà intellettuale sulle Merci e/o sui Servizi fatti durante l’adempimento di qualunque accordo e/o forniti dal Fornitore, inclusi senza limitazione tutti i diritti d’autore, diritti di database, diritti su disegni, diritti su know-how, patenti e diritti su invenzioni, informazione, contenuto, materiali, dati o processi (in tutti i casi se registrati o meno e inclusi tutti i diritti di far domanda della relativa registrazione) appartengono, rimarranno e/o diventeranno proprietà del Fornitore. Tutti i portatori di proprietà intellettuale e/o Informazioni Confidenziali rimarranno o diventeranno proprietà del Fornitore e, senza il suo consenso esplicito, non possono essere copiati, mostrati a terze parti o utilizzati in modo diverso, che sia stato pagato o meno alcun costo da parte dell’Acquirente per la relativa produzione o fornitura. L’Acquirente restituirà qualunque tale portatore al Fornitore alla prima domanda scritta in merito.

13.3 Il Fornitore è autorizzato a usare l’Acquirente come referenza.

13.4 Se e per quanto necessario, il Fornitore concede con la presente una licenza all’Acquirente per l’utilizzo delle Merci e dei Servizi forniti.

14. Miscellanea

14.1 Nessuna rinuncia da parte del Fornitore a qualunque clausola di queste Condizioni Generali e/o qualunque accordo conseguente ha efficacia se non esplicitamente prevista per iscritto e sottoscritta dal Fornitore. Nessun mancato esercizio, o ritardo nell’esercizio, di qualunque diritto, risarcimento, potere o privilegio derivante da qualunque accordo, ha effetto o può essere interpretato come relativa rinuncia. Nessun esercizio singolo o parziale di qualunque diritto, risarcimento, potere o privilegio ai sensi della presente preclude qualunque esercizio diverso o ulteriore o l’esercizio di qualunque diritto, risarcimento, potere o privilegio diversi.

14.2 Qualora qualunque termine o clausola di queste Condizioni Generali e/o o qualunque accordo conseguente sia invalido, illegale o inapplicabile in qualunque giurisdizione, tale invalidità, illegittimità o inapplicabilità non inficerà alcuna condizione o alcuna clausola di questo Contratto o renderà invalida o inapplicabile tale condizione o clausola in qualunque giurisdizione diversa. 14.3 Le clausole di queste Condizioni Generali e/o o qualunque accordo conseguente che sarebbe applicabile a causa delle loro natura oltre ai propri termini rimarranno in vigore dopo qualunque cessazione o estinzione di queste Condizioni Generali e/o qualunque accordo conseguente.

15. Diritto applicabile e foro competente

15.1 Queste Condizioni Generali nonché qualunque accordo conseguente o rapporto tra il Fornitore e l’Acquirente, saranno esclusivamente regolati e interpretati in conformità alle legge del Paese in cui il Fornitore ha la propria sede legale. Sono esclusi i principi locali conflitti di leggi.

15.2 Con la presente le Parti dichiarano che tutte le controversie relative al rapporto contrattuale saranno soggette alla giurisdizione esclusiva dei fori del Paese in cui il Fornitore ha la propria sede legale.

15.3 È esclusa l’applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite su Contratti per la Vendita Internazionale di Merci (CISG o Trattato di Vienna).